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Nel contesto italiano non esiste una organica definizione normativa di MOBBING, bensì un orientamento giurisprudenziale che utilizza dei parametri quali la durata del comportamento conflittuale, la tipologia delle azioni, il dislivello tra gli antagonisti, l’andamento delle fasi che si susseguono nonché l’intento persecutorio.

E’ più probabile, oltre che più facilmente rinvenibile sotto un aspetto strettamente giuridico, incorrere in situazioni di dequalificazione, di trasferimenti con fini ritorsivi, di accanimento disciplinare o altre situazioni lavorative di disagio e conflitto quali lo stress occupazionale.

 

COSA FARE:

Di fronte a situazioni di sospetto MOBBING, quasi sempre accompagnate da una o più delle situazioni sopradescritte, è sicuramente opportuno rivolgersi agli Uffici vertenze CGIL con i quali valutare quali modalità di intervento adottare e con quali tempistiche.

 

La documentazione da presentare deve necessariamente essere quella relativa al rapporto di lavoro (lettera di assunzione – buste paga) oltre che a tutta l’eventuale documentazione relativa a trasferimenti, modifica delle mansioni, provvedimenti disciplinari, eventualmente sostenuta da una relazione dettagliata che descriva gli episodi più salienti riconducibili alla situazione conflittuale.

 


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