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E’ purtroppo ricorrente il caso in cui le aziende in crisi fanno ricadere sulla corresponsione delle competenze di fine rapporto (ratei mensilità differite – ferie e permessi non goduti – TFR) i loro problemi di liquidità. Talvolta gli effetti della crisi investono i rapporti in corso anche relativamente alle normali spettanze per il lavoro prestato.

In relazione alla tipologia ed alle dimensione delle imprese queste possono essere soggette alle procedure fallimentari, ed in questo caso gli Uffici vertenze CGIL daranno le opportune indicazioni per attivarsi ed attivare una serie di azioni di recupero del credito finalizzate, in caso di esito negativo, ad acquisire la possibilità di accedere al fondo di garanzia dell’INPS.

 

COSA FARE:

In condizioni normali le mensilità dovrebbero essere corrisposte entro la fine del mese in corso, mentre è fisiologico che le competenze per un rapporto conclusosi, sebbene la legge preveda che debbano essere erogate immediatamente, possano essere calcolate solo nei primi giorni del mese successivo (per conteggiare la rivalutazione Istat del mese), concedendo alle aziende di redigere i prospetti al massimo nei 30 giorni successivi.

In ogni caso suggeriamo, nel momento in cui l’azienda dovesse avanzare ipotesi di pagamenti dilazionati  a causa di difficoltà più o meno oggettive, di rivolgersi subito agli Uffici vertenze CGIL per stabilire quali percorsi intraprendere.

 

E’ necessario presentare tutta la documentazione che si riferisce al rapporto di lavoro, a partire dalla lettera di assunzione, il libretto di lavoro, i CUD ed i DM10, tutte le buste paga di cui si dispone, eventualmente ricostruendo il rapporto di lavoro svoltosi nei casi in cui le buste non fossero state consegnate.

 


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